PROCEDURA ADOTTIVA
PRIMA FASE. Ottenimento dell’Autorizzazione per l’adozione di un minore, secondo la legislazione dello Stato di residenza abituale dell’aspirante soggetto adottante.
SECONDA FASE. Stipula del contratto con un ente accreditato a svolgere la mediazione nel campo delle adozioni internazionali, in conformità alla legislazione dello Stato di residenza abituale del soggetto adottante.
TERZA FASE. Prepazione del dossier (documenti) in relazione alla procedura adottiva.
L’aspirante soggetto adottante prepara il dossier coadiuvato dall'ente accreditato, che per suo conto ne garantisce la completezza e provvede all’invio dello stesso alla fondazione bulgara accreditata. E’ responsabilità del mittente presentare documenti conformi alle richieste. Vengono di seguito riportati i documenti necessari:
1. Domanda per intraprendere la procedura adottiva (modello).
2. Autorizzazione per l’adozione del minore, in conformità alla legislazione dello Stato di residenza abituale dell’aspirante adottante.
3. Delega per mediazione nella procedura di adozione internazionale.
4. Dichiarazione del soggetto adottante riportante le caratteristiche del minore richiesto in adozione a seguito di sentenza, incluse le particolarità nello stato di salute e/o sviluppo che ne vengono accettate.
5. Documento, rilasciato dall’organo competente, attestante che il soggetto adottante non sia stato privato della patria potestà.
6. Relazione sociale.
7. Documento relativo allo stato di salute del soggetto adottante, rilasciato da personale medico e riportante una valutazione della salute fisica e psichica del soggetto, sulla base delle malattie pregresse e in atto; il documento deve inoltre contenere i dati sulla presenza / assenza di malattie gravi, croniche, contagiose o veneree, altresì AIDS, tubercolosi ed altre patologie che possono risultare pericolose per la salute del minore.
8. Casellario giudiziale.
9. Certificato di matrimonio.
10. Copia del documento di identità.
11. Foto degli aspiranti soggetti adottanti.
QUARTA FASE. Invio della documentazione all’ente bulgaro accreditato.
Ogni documento proveniente da uno Stato estero deve essere presentato in formato originale, tradotto in lingua bulgara, legalizzato dall’Ambasciata Bulgara oppure da un Ufficio Consolare del rispettivo Paese. Il documento rilasciato negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, con Apostille, si presenta in originale e tradotto in lingua bulgara, legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria.
QUINTA FASE. Iscrizione nei Registri dell’aspirante soggetto (con residenza abituale all’estero) che esprime la volontà di adottare dei minori con residenza abituale nella Repubblica di Bulgaria.
I documenti richiesti vengono esaminati entro un mese dalla loro presentazione.
Se i documenti allegati non corrispondono ai requisiti, il Ministero della Giustizia provvede all’invio di un avviso, riportante le indicazioni sulle modifiche da apportare entro un mese dal ricevimento dell’avviso stesso.
Nell’avviso in oggetto sarà inoltre esplicitato che, in caso di mancate correzioni effettuate entro il termine stabilito, il procedimento verrà interrotto.
Gli aspiranti soggetti adottanti vengono inseriti nel Registro sulla base dei documenti allegati, in caso di soddisfacimento dei requisiti. La registrazione viene eseguita entro un mese a decorrere dalla presentazione dei documenti. Ogni soggetto adottante viene iscritto nel Registro mediante numero di serie unico (anche ai coniugi viene assegnato un numero di serie unico). Per ogni soggetto adottante iscritto nel Registro, incluse le coppie, viene creato, aggiornato e conservato un fascicolo associato.
SESTA FASE. Periodo d’attesa.
La durata del periodo di attesa è legato a diversi fattori, come ad esempio la disponibilità di minori adottabili o la ricerca del profilo specifico del minore indicato nella valutazione (relazione) psicologica – sociale o da parte degli aspiranti adottanti. Il regolare andamento della procedura può essere inoltre influenzato da eventi di diversa natura, quali il cambiamento del sistema di governo, modifiche legislative, moratorie sulle adozioni internazionali, conflitti politici, disastri naturali. Durante questo periodo l’aspirante soggetto adottante è obbligato ad inviare comunicazione al Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria relativamente ad ogni cambiamento significativo della sua vita (gravidanza, disoccupazione, separazione, divorzio, malattie, ecc.). E’ possible che venga richiesto l’aggiornamento della relazione psicologico – sociale.
Il soggetto adottante, dal secondo anno dalla data di iscrizione, conferma per iscritto il suo desiderio di adottare un minore con residenza abituale nella Repubblica di Bulgaria. La dichiarazione si deposita in originale con traduzione ufficiale in lingua bulgara e contiene conferma riguardo la presenza o l’assenza di variazioni nelle circostanze, in conformità alle quali è stato iscritto nel Registro; si indicano inoltre le caratteristiche del minore che si vuole ricevere in adozione.
Il soggetto adottante può chiedere la sospensione temporanea dell’applicazione della procedura per un periodo di 12 mesi.
SETTIMA FASE. Abbinamento.
La Direzione “Tutela legale internazionale del minore e adozioni internazionali” verifica i fascicoli dei minori inclusi nel Registro e degli aspiranti soggetti adottanti, riguardo all’opportunità di effettuare un’adozione; redige le relazioni e le presenta davanti al Consiglio per l’adozione internazionale, con lo scopo di deliberare e prendere decisioni. Il Consiglio valuta la possibilità dei soggetti adottanti di assicurare il benessere fisico, psichico e sociale del minore, nonchè le informazioni relative alla personalità del soggetto adottante e altre circostanze rilevanti per l’adozione. La valutazione viene effettuata sulla base delle relazioni dei soggetti adottanti, redatte dagli organi competenti.
Una volta determinato un adottante appropriato da parte del Consiglio, il Ministro firma il certificato per il proseguimento della procedura di adozione.
Al soggetto adottante selezionato viene inviato il certificato per il proseguimento della procedura d’adozione, la relazione per il minore e il certificato d’identità con foto a grandezza naturale. Se necessario possono essere presentate registrazioni video e/o altri materiali inerenti al minore. Entro il termine di due mesi dal ricevimento del certificato sopraindicato, deve essere presentato l’atto di consenso o dissenso per il proseguimento della procedura di adozione del minore, indicato davanti al Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria.
OTTAVA FASE. Rilascio del certificato per il proseguimento della procedura adottiva da parte dell’organo competente, secondo la residenza abituale del soggetto adottante.
Durante questo periodo, l’organo competente dello Stato di residenza abituale verifica i documenti riguardo all’abbinamento; accerta che il minore sia adottabile e verifica che l’abbinamento sia in conformità alle indicazioni nella relazione psicologico – sociale. Sulla base delle ricerche effettuate, viene rilasciato un documento che certifica che il soggetto adottante possiede le caratteristiche necessarie ed è idoneo per l’adozione. Il documento viene rilasciato dopo che l’ente accreditato (secondo lo Stato di residenza abituale dell’adottante) invia all’organo competente i documenti necessari.
NONA FASE. Fase amminstrativa e giuridica.
Il soggetto adottante deve essere presente in Bulgaria per due volte. Durante il primo soggiorno, della durata di circa una settimana, l’aspirante soggetto adottante è obbligato ad entrare personalmente in contatto con il minore, per una durata non inferiore a cinque giorni lavorativi. Se il contatto non viene realizzato per motivi imputabili a malattia, difficoltà economiche, impegni lavorativi urgenti oppure impedimenti nell’organizzazione del viaggio, il soggetto adottante si impegna a presentare una dichiarazione con firma legalizzata da Notaio, attestante l’accettazione del rischio per l’origine e lo sviluppo fisico e psichico futuro del minore, e che ne riporti la motivazione. In questo caso il contatto può essere realizzato con uno dei due coniugi o essere di durata più breve.
Successivamente al contatto con il minore, l’aspirante adottante deve presentare per iscritto il proprio consenso o dissenso, ai fini dell’adozione. Il consenso deve essere espresso mediante dichiarazione con legalizzazione della firma presso un Notaio.
Inoltre viene richiesto di allegare: Domanda dal Ministero della Giustizia per il proseguimento della procedura adottiva (modello), Dichiarazione (modello), Delega all’avvocato dell’ente accreditato (modello) e Documento attestante che l’organo competente del Paese di residenza abituale del soggetto adottante realizzerà attività di monitoraggio di post-adozione del minore, per il periodo di due anni dopo l’espletamento dell’adozione.
Il secondo soggiorno avviene dopo la conclusione della fase giuridica e amministrativa in Bulgaria, precisamente dopo il rilascio, la traduzione e la legalizzazione dei seguenti documenti ufficiali: Sentenza rilasciata dal Tribunale Rionale di Sofia per ammissione all’adozione (in sede di udienza la presenza del soggetto adottante non è obbligatoria; nuovo Atto di nascita; Certificato dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria attestante la conformità dell'adozione alla Convenzione dell'Aja; rilascio del Passaporto internazionale. Sulla base dei documenti sopra citati, l’organo competente dello Stato di residenza rilascia un certificato di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione de L'Aja, all’autorizzazione d’ingresso e alla permanenza del minore nel Paese straniero.
DECIMA FASE. Arrivo del minore nel Paese di residenza abituale degli adottanti.
Il soggetto adottante conferma la data di arrivo del minore nel Paese di residenza abituale, tramite l’ente straniero accreditato, il quale a sua volta provvede ad informare l’organo di controllo. Segue una procedura amministrativa e giuridica nel Paese di residenza abituale del soggetto adottante, per la conferma o per l’ottenimento della cittadinanza per il minore adottato.
UNDECESIMA FASE. Redazione e invio delle relazioni post-adozione.
Secondo la legislazione bulgara, il monitoraggio post-adottivo si realizza nei due anni successivi all’ammissione dell’adozione da parte del Tribunale Bulgaro competente mediante le relazioni di post-adozione, che devono essere inviate con cadenza semetrale (per un totale di quattro relazioni) e rilasciate dall’organo competente nello Stato di residenza abituale del soggetto adottante.
DODICESIMA FASE. Conclusione della procedura adottiva.
Il processo di adozione si ritiene concluso quando tutte le quattro relazioni di post-adozione vengono presentate al Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria.



